Inarcassa - l'istituto di previdenza per ingegneri e architetti liberi professionisti - eroga un piccolo assegno mensile a titolo di sussidio per l’assistenza ai figli degli iscritti affetti da disabilità.
Per l’anno 2019 si è disposto che l'importo di questo assegno sia di 260 euro per le disabilità gravi e di 50 euro per le disabilità non gravi.
L'importo dell’assegno deriva da un capitolo del bilancio di Inarcassa fissato dai Ministeri competenti.
Vediamo ora in dettaglio come si ottiene questo sussidio e chi può accedervi.
L'erogazione è prevista dal'art. 3.2 lettera e) del Regolamento sussidi
IL SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI
È un sostegno economico che Inarcassa riconosce per l’assistenza di figli disabili, sia per disabilità prevista al comma 1 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sia per disabilità “grave” prevista al comma 3 dell’art. 3 della medesima legge.
L’importo è concesso sulla base del Regolamento sussidi (artt. 4 e 5), nei limiti dello stanziamento definito in sede di bilancio preventivo.
CHI PUO’ RICHIEDERE IL SUSSIDIO?
L’iscritto e il titolare di pensione Inarcassa con un figlio con disabilità accertata.
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERVI?
Il sussidio per “figli disabili ” può essere richiesto da coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
1. regolarità contributiva;
2. figli conviventi con disabilità accertata ai sensi del comma 1 art. 3 della L.104/92;
3. figli con disabilità “grave” accertata ai sensi del comma 3 art. 3 della L.104/92,
conviventi o ricoverati in strutture pubbliche o private.
COME SI RICHIEDE?
La richiesta di sussidio per figli disabili può essere presentata ad Inarcassa, in qualsiasi momento successivo all’accertamento della condizione di disabilità, utilizzando il Modulo di domanda accompagnato da certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 comma 1 (disabilità) o dell’art. 3 comma 3 (disabilità “grave”) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
COME VIENE EROGATO?
Il sussidio per figli disabili consiste in un importo annuale deliberato e liquidato con assegno mensile (12 mensilità) e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
ATTENZIONE - L’assegno è cumulabile con altri trattamenti assistenziali e previdenziali riconosciuti per la stessa disabilità, ma il suo importo sarà ridotto della corrispondente somma erogata da altro Istituto previdenziale a favore dell’altro genitore.
CAUSE DI CESSAZIONE DELL’ASSEGNO -
L’assegno è riconosciuto fino al verificarsi dei seguenti eventi (comma 6 art. 4 e 5 del Regolamento sussidi):
• cancellazione da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
• decesso del richiedente e conseguente erogazione della pensione al figlio disabile;
• venir meno della grave disabilità del figlio, ai sensi della L.104/92.
14 gennaio 2019